STATUTO
della associazione sportiva dilettantistica
BORDO LIBERO
ARTICOLO 1 – Denominazione, qualificazione giuridica e sede
1.1 È costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BORDO LIBERO” (la denominazione può essere abbreviata in “A.S.D. BORDO LIBERO”).
1.2 L’associazione si configura come associazione non riconosciuta ai sensi del Titolo II, Capo III del primo libro del Codice Civile.
1.3 L’associazione ha sede nel Comune di Bibbiano (RE).
1.4 La modifica della sede dell’associazione all’interno del medesimo Comune potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria dell’associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.
ARTICOLO 2 – Durata
2.1 La durata dell’associazione è illimitata. L’associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria con le modalità previste al successivo art.15.
ARTICOLO 3 – Affiliazioni
3.1 L’associazione si affilierà annualmente a una o più Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva e richiederà il riconoscimento ai fini sportivi per le attività e le discipline che riterrà di praticare.
3.2 L’associazione assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive dell’ordinamento sportivo in generale, ai principi contenuti nello Statuto del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva alle quali riterrà di aderire.
ARTICOLO 4 – Scopo e oggetto
4.1 L’associazione non persegue scopi di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
4.2 L’associazione non procede, in nessun caso, alla distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
4.3 L’associazione non discrimina in base al genere, alla religione, alla cittadinanza e alle condizioni socio-economiche dell’aspirante associato.
4.4 L’associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare l’associazione ha per finalità l’esercizio, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse allo sport della vela, nelle diverse discipline che lo compongono, quali Multiscafi, Derive, Barche a chiglia, Monotipi, Vele d’Epoca e Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela ed in ogni caso, di tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo e che potranno essere esercitate attraverso:
– l’organizzazione e/o la partecipazione a campionati, gare, tornei ed in generale competizioni sportive territoriali, nazionali o internazionali approvate e/o indette dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui sarà affiliata ed i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo;
– l’organizzazione, la gestione e la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica delle discipline sportive esercitate riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui sarà affiliata;
– lo svolgimento di attività dirette alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui sarà affiliata, con particolare riferimento alla tecnica delle discipline sportive esercitate, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Lo svolgimento delle attività di divulgazione e promozione per concorrere alla diffusione della pratica delle discipline sportive esercitate, dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale.
4.5 L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle principali di cui al precedente punto 4.4, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. In particolare l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, attività culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita ed, inoltre, attività di sponsorizzazione, promo-pubblicitaria, di cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o con altri mezzi e di trasmissione radiofonica, l’allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini ed ogni altra attività secondaria e strumentale nel rispetto dei limiti di legge.
4.6 Per raggiungere il proprio scopo ed oggetto, l’associazione può, nei limiti di quanto stabilito in precedenza e delle disposizioni di legge:
- avvalersi delle prestazioni sportive dei volontari o dei lavoratori sportivi, con rapporto di lavoro subordinato, con rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa o con rapporto di lavoro occasionale ed in ogni caso con tutte le modalità concesse dalla normativa tempo per tempo vigente;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’associazione ed a favorirne lo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dell’oggetto dell’associazione;
- svolgere tutte quelle attività che possono contribuire allo sviluppo della socialità quali a titolo esemplificativo la somministrazione ai soci e ai tesserati di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di quanto indicato in questo articolo;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine allo scopo e all’oggetto dell’associazione ed in particolare anche svolgere attività di tipo commerciale, purché con carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto delle vigenti normative civilistiche, fiscali e amministrative;
- reperire spazi e impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento dell’attività sportiva e per svolgere l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive nei limiti previsti dalla normativa;
- svolgere e organizzare attività ludiche di formazione sportiva e, in via secondaria e strumentale, culturale;
- organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi, saggi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto;
- organizzare, nei limiti previsti dalla legge, manifestazioni per la raccolta di fondi, attraverso lo svolgimento di eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni o attività anche commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- intrattenere rapporti con istituti di credito;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
4.7 L’associazione si impegna ad osservare i principi fondamentali del CONI, ad informare la propria regolamentazione interna a principi di democraticità e pari opportunità e ad esercitare con lealtà sportiva le attività sopra indicate osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
4.8 L’associazione potrà effettuare erogazioni liberali o donazioni ad altre associazioni o enti che hanno oggetto o scopi affini o simili al proprio o a altri enti con cui condivida lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo e potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto o scopi affini o simili al proprio.
ARTICOLO 5 – Associati
5.1 Possono essere associati tutti coloro che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell’associazione e ne accettino lo statuto. All’associazione possono aderire tutte le persone fisiche indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, che manifestino la volontà di condividere gli scopi ed i principi sui quali è fondata l’associazione stessa.
5.2 Possono essere associati anche le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività associative e alle assemblee dell’associazione attraverso i propri legali rappresentanti o soggetti appositamente delegati. La richiesta di ammissione all’associazione da parte di una persona giuridica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. Gli associati persone giuridiche che partecipano alle assemblee dell’associazione hanno diritto a un voto.
5.3 Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
5.4 L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell’aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l’ammissione solo per gravi motivi che vanno motivati.
5.5 In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. L’esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.6 In ossequio al principio di democraticità e pari opportunità che informa questo statuto e tutte le regolamentazioni dell’associazione, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed hanno uguali diritti con riferimento all’ordinamento interno dell’associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alle manifestazioni promosse dall’associazione, a frequentare i locali di cui fruisce l’associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell’ordinamento sportivo e dell’ente affiliante che ha riconosciuto ai fini sportivi l’associazione per le attività e le discipline praticate.
5.7 Tutti gli associati maggiorenni hanno il diritto a candidarsi alle cariche dell’associazione ed esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee.
5.8 Gli associati minorenni esercitano il diritto di partecipare e votare alle assemblee attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
5.9 Tutti gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare i regolamenti interni dell’associazione e tutte le delibere del consiglio direttivo e di corrispondere le quote associative se deliberate.
5.10 Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
ARTICOLO 6 – Cessazione della qualità di associato
6.1 La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, morosità, scioglimento dell’associazione o morte.
6.2 L’associato può presentare richiesta di recesso dall’associazione in forma scritta che va indirizzata al consiglio direttivo e può essere comunicata con qualsiasi mezzo. Il recesso ha effetto immediato nel momento in cui viene ricevuto dall’associazione, a meno che il consiglio direttivo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle dimissioni, non fissi un termine diverso, in ogni caso non superiore a tre mesi.
6.3 L’associato può essere escluso quando ponga in essere comportamenti lesivi degli interessi dell’associazione e comunque sempre per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi per procedere all’esclusione dell’associato comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’associazione; comportamenti in contrasto o non rispettosi delle disposizioni di legge; ripetute violazioni di disposizioni dello statuto, del regolamento o delle deliberazioni assembleari dell’associazione; condotte contrarie all’oggetto sociale dell’associazione.
6.4 L’esclusione viene deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo dopo aver ascoltato l’associato interessato.
6.5 L’associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall’inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa.
6.6. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
6.7 La perdita per qualsiasi motivo della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
7.1 Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive che rappresentano l’oggetto di cui al precedente articolo 4 devono essere tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l’associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.
7.2 Il tesseramento avverrà per mezzo dell’associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l’associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.
7.3 Tutti i tesserati dell’associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
ARTICOLO 8 – Organi dell’associazione
8.1 Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea degli associati;
– il consiglio direttivo;
– il presidente;
– l’organo di controllo, se nominato.
ARTICOLO 9 – L’assemblea degli associati
9.1 L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.
9.2 La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. La convocazione può essere fatta anche mediante l’invio a tutti gli associati di messaggio di posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
9.3 Possono intervenire all’assemblea tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative.
9.4 Ogni associato ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega che può essere conferita soltanto ad altro associato. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per l’esercizio del diritto di voto per gli associati minorenni e per gli associati persone giuridiche si rimanda a quanto indicato nel precedente articolo 5.
9.5 L’assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio o il rendiconto economico-finanziario, elegge il presidente e il consiglio direttivo, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, approva o modifica i regolamenti e delibera su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
9.6 L’assemblea straordinaria degli associati delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza della metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio può essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9.7 L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal presidente dell’associazione che, in caso di impedimento può delegare altro associato. Le deliberazioni adottate verranno riportate sul libro dei verbali delle assemblee e saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario.
9.8 L’assemblea può essere svolta anche attraverso mezzi di telecomunicazione che permettano di verificare l’identità degli intervenuti. Il consiglio direttivo determina se l’assemblea si dovrà tenere esclusivamente in presenza, esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione o in modalità mista con facoltà per ciascun associato di scegliere se intervenire in presenza o attraverso mezzi di telecomunicazione. Nel caso di utilizzo di mezzi di telecomunicazione agli associati devono essere indicate le modalità per poter partecipare all’assemblea con tali mezzi.
ARTICOLO 10 – Il consiglio direttivo e il presidente
10.1 Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. All’interno del consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più vice presidenti, un segretario, un tesoriere e consiglieri delegati a particolari funzioni. Possono essere eletti come membri del consiglio direttivo solo gli associati.
10.2 È fatto divieto al presidente del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
10.3 Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione e decide a maggioranza dei propri membri. In caso di consiglio composto da un numero pari di membri, in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio possono essere assunte purché siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.
10.4 Al consiglio direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’associazione;
- le decisioni relative alle attività istituzionali e a quelle diverse, secondarie e strumentali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione e per il perseguimento dello scopo e dell’oggetto dell’associazione in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 4;
- le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell’eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- l’instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le modalità, le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio o del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente;
- la fissazione delle quote sociali, la definizione delle relative modalità e termini di pagamento;
- la definizione dei corrispettivi specifici da richiedere ai tesserati per lo svolgimento dell’attività sportiva e delle relative modalità e termini di pagamento, nonché di eventuali concessioni di dilazioni o rateazioni nei pagamenti;
- la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- la redazione e approvazione di regolamenti interni e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi associati. Tali delibere possono essere formalizzate in modalità semplificata con l’apposizione di una formula di ammissione alla domanda presentata dall’aspirante associato;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
10.5 Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. È eletto dall’assemblea degli associati insieme ai membri del consiglio direttivo. Presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
10.6 Il vice-presidente, se nominato, coadiuva o sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
10.7 Il segretario, se nominato, redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
10.8 Il tesoriere, se nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione. Provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
10.9 Le funzioni di segretario e tesoriere possono anche essere conferite alla stessa persona.
10.10 Qualora vengano meno per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, il consiglio direttivo resta in carica se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea. In questo caso il consiglio direttivo può convocare un’assemblea degli associati per la nomina dei sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Il consiglio direttivo decade qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo la metà dei suoi componenti. In questo caso il presidente o un consigliere dovrà convocare l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo entro quindici giorni.
11.1 Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi specifici, da eventuali entrate derivanti da attività diverse anche di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici e da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività oltre che dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
11.2 Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate non potranno essere distribuiti né in forma diretta, né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.
ARTICOLO 12 – Anno associativo
12.1 L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 13 – Rendiconto o bilancio
13.1 L’associazione redige annualmente il bilancio o il rendiconto economico e finanziario.
13.2 Il bilancio o rendiconto dovrà essere riferito all’anno associativo come definito al precedente articolo 12.
13.3 Il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio secondo le modalità e con le maggioranze previste al precedente articolo 9.5.
13.4 Il consiglio direttivo, nella predisposizione del bilancio o rendiconto, dovrà tenere in considerazione le finalità preminenti di chiara esposizione, veridicità, correttezza e responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione. Nell’ambito di tali finalità preminenti viene rimessa al consiglio direttivo la scelta di procedere alla redazione di un rendiconto o di un bilancio e dei criteri pratici da adottare per la redazione degli stessi.
ARTICOLO 14 – Organo di controllo
14.1 L’Assemblea ha la facoltà di nominare un Organo di controllo monocratico o formato da tre membri. Qualora non sia diversamente previsto dalla legge, l’organo di controllo può essere composto da associati e anche da soggetti che non abbiano la qualifica di revisori legali iscritti nell’apposito registro.
14.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
14.3 L’organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.
14.4 L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al consiglio direttivo o al presidente notizie sull’andamento delle operazioni dell’associazione o su determinati affari.
ARTICOLO 15 – Scioglimento
15.1 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati su proposta del consiglio direttivo o di almeno la metà degli associati. L’assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento, se risultasse necessaria una fase di liquidazione, nominerà anche il liquidatore o i liquidatori.
15.2 Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati con diritto di voto.
15.3 L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 16 – Norme finali
16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

